@LadroOnesto
Apologia del fascismo
L'apologia del fascismo, nell'ordinamento giuridico italiano, è un reato previsto dall'art. 4 della legge Scelba attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.[1]
La "riorganizzazione del disciolto partito fascista", già oggetto della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, avviene ai sensi dell'art. 1 della citata legge:
«quando un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.»
La legge n. 645/1952 sanziona chiunque «promuova od organizzi sotto qualsiasi forma, la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista, oppure chiunque pubblicamente esalti esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche»[2].
È vietata perciò la ricostruzione del PNF.[3] Ogni tipo di apologia è punibile con un arresto dai 18 mesi ai 4 anni.
La norma prevede sanzioni detentive per i colpevoli del reato di apologia, più severe se il fatto riguarda idee o metodi razzisti o se è commesso con il mezzo della stampa[4]. La pena detentiva è accompagnata dalla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici[4].